Si estende l'utilizzo del Green Pass. Ecco le nuove regole in vigore dal primo settembre 2021
Il Certificato Verde sarà indispensabile in diversi ambiti.
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Si estende l'utilizzo del Green Pass. Ecco le nuove regole in vigore dal primo settembre 2021
Green Pass
A partire da oggi, mercoledì primo settembre 2021, aumentano gli ambiti dove sarà necessario presentare il Green pass. Il possesso delle Certificazione verde sarà obbligatorio anche per il personale scolastico e per quello universitario, studenti compresi.
Sempre a decorrere dal primo settembre sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green pass l’accesso e l’utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto pubblici: aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina; ai treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità; agli autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; agli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.
Esenzioni
L’obbligo della Certificazione verde non si applicherà per accedere alle attività e ai servizi sul territorio nazionale, alle seguenti categorie di persone: ai bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica. Fino al 30 settembre 2021, potranno essere utilizzate le certificazioni di esenzione in formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-Sars-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021.
Saranno comunque validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 30 settembre, ai cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell’ambito della sperimentazione Covitar. La certificazione, con validità fino al 30 settembre 2021, sarà rilasciata dal medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata.
Come ottenere il Green pass
Entrato in vigore il 6 agosto 2021, il Green pass viene consegnato a tutti i cittadini che hanno effettuato la prima dose o il vaccino monodose per il Covid-19 da 15 giorni; a quelli che hanno completato il ciclo vaccinale; a coloro che sono risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti o che sono guariti dal Covid-19 nei sei mesi precedenti. Sempre dal primo di settembre il Cts ha dato il via libera alla proroga da 9 mesi ad un anno della validità del Certificato verde.
Gli altri ambiti di obbligatorietà
La Certificazione verde Covid-19 era richiesta dal 6 agosto scorso per partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose, per accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture e per spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in «zona rossa» o «zona arancione». Ma anche per accedere ai seguenti servizi e attività: ai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso; per gli spettacoli aperti al pubblico, per gli eventi e le competizioni sportive; per accedere ai musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; per le piscine, per i centri natatori, per entrare in palestra, per lo sport di squadra, per i centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso; per le sagre e le fiere, per i convegni e i congressi; per i centri termali, i parchi tematici e di divertimento; centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; per accedere alle attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò. Infine per partecipare ai concorsi pubblici.