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Si estende l'utilizzo del Green Pass. Ecco le nuove regole in vigore dal primo settembre 2021

Il Certificato Verde sarà indispensabile in diversi ambiti.

Si estende l'utilizzo del Green Pass. Ecco le nuove regole in vigore dal primo settembre 2021
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Si estende l'utilizzo del Green Pass. Ecco le nuove regole in vigore dal primo settembre 2021

Green Pass

A partire da oggi, mercoledì  primo settembre 2021, aumentano gli ambiti dove sarà necessario presentare il Green pass. Il possesso delle Certificazione verde sarà obbligatorio anche per il personale scolastico e per quello universitario, studenti compresi.
Sempre a decorrere dal primo settembre sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green pass l’accesso e l’utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto pubblici: aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina; ai treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità; agli autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; agli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.

Esenzioni

L’obbligo della Certificazione verde non si applicherà per accedere alle attività e ai servizi sul territorio nazionale, alle seguenti categorie di persone: ai bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica. Fino al 30 settembre 2021, potranno essere utilizzate le certificazioni di esenzione in formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-Sars-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021.
Saranno comunque validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 30 settembre, ai cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell’ambito della sperimentazione Covitar. La certificazione, con validità fino al 30 settembre 2021, sarà rilasciata dal medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata.

Come ottenere il Green pass

Entrato in vigore il 6 agosto 2021, il Green pass viene consegnato a tutti i cittadini che hanno effettuato la prima dose o il vaccino monodose per il Covid-19 da 15 giorni; a quelli che hanno completato il ciclo vaccinale; a coloro che sono risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti o che sono guariti dal Covid-19 nei sei mesi precedenti. Sempre dal primo di settembre il Cts ha dato il via libera alla proroga da 9 mesi ad un anno della validità del Certificato verde.

Gli altri ambiti di obbligatorietà

La Certificazione verde Covid-19 era richiesta dal 6 agosto scorso per partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose, per accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture e per spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in «zona rossa» o «zona arancione». Ma anche per accedere ai seguenti servizi e attività: ai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso; per gli spettacoli aperti al pubblico, per gli eventi e le competizioni sportive; per accedere ai musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; per le piscine, per i centri natatori, per entrare in palestra, per lo sport di squadra, per i centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso; per le sagre e le fiere, per i convegni e i congressi; per i centri termali, i parchi tematici e di divertimento; centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; per accedere alle attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò. Infine per partecipare ai concorsi pubblici.

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