Il caso a San Mauro

Dirigente nominato senza i titoli necessari: arriva la conferma della Corte d’appello

Il Tribunale dà nuovamente ragione alla giunta Guazzora che aveva revocato l'incarico assegnato dal precedente sindaco Bongiovanni

Dirigente nominato senza i titoli necessari: arriva la conferma della Corte d’appello

Era stat0 l’ex sindaco 5Stelle Marco Bongiovanni, con una delibera, a incaricare il dottor Andrea Aquini di assumere l’incarico di direttore del “settore di pianificazione e gestione del territorio”. Scelta poi revocata dall’amministrazione Guazzora.

Nella foto l’ex sindaco Bongiovanni e l’attuale sindaca Giulia Guazzora

La nomina nel 2020

Era il 1° aprile 2020 quando la Giunta Comunale – allora ancora retta dall’ex sindaco M5s Marco Bongiovanni – a mezzo della delibera 54, approvava un avviso di manifestazione di interesse a carattere esplorativo avente ad oggetto l’incarico di dirigente tecnico a tempo pieno e determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del Testo Unico degli Enti Locali.

La revoca nel 2021

Peccato, però, che Aquini, cambiata l’amministrazione e passato il timone alla sindaca Guazzora non abbia ottenuto la stessa fiducia e sia stato rimosso dall’incarico, il 4 dicembre 2021.

La causa e la richiesta di riammissione

A quel punto Aquini aveva fatto causa al Comune e da questa mossa era scaturito un procedimento civile di fronte al Tribunale di Ivrea. L’ex dirigente chiedeva all’Amministrazione di essere riammesso nel proprio ruolo, con tanto di «arretrati» non versati per il periodo di rimozione dall’incarico.

La prima sentenza

Ad avere la peggio, però, stando alla sentenza emessa lo scorso 14 aprile 2023  era stato proprio Aquini: «E’ pacifico che il dottor Aquini non possegga alcuno dei due requisiti sopra indicati» recitava il testo. Per essere nominato quale dirigente, infatti, Aquini avrebbe dovuto essere: «in possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento) ovvero laurea specialistica/magistrale (nuovo ordinamento) in architettura o ingegneria civile o ingegneria edile o equipollenti», e quindi «essere iscritto all’albo degli ingegneri o degli architetti».

Peccato che Aquini come si leggeva nelle motivazioni della sentenza «Non possegga alcuno dei due requisiti indicati. Questi (Aquini, ndr), è in possesso del diploma di laurea triennale in Scienze geotopocartografiche estimative, territoriali ed edilizie e dalle iniziali che compaiono sul documento 40 da lui prodotto (agli atti, ndr) si evince che l’unica abilitazione conseguita è quella di pianificazione territoriale. Lo stesso, invece, non ha mai conseguito una laurea in architettura o in ingegneria né risulta iscritto all’albo degli ingegneri o degli architetti».
«Alla luce di ciò non può che concludersi che il ricorrente (Aquini, ndr) non aveva i titoli necessari per partecipare alla selezione pubblica che ha condotto al conferimento dell’incarico dirigenziale per cui è causa».

Si tratta, in questo caso, del famoso titolo dell’«Usurpazione di titoli o di onori» che è prevista dal Codice Penale attualmente in vigore. «Poiché – si legge ancora – il dottor Aquini non era in possesso dei titoli culturali richiesti per il conferimento dell’incarico, vista la natura imperativa delle norme che qui veno in considerazione, non può concludersi per la nullità della sua nomina, con conseguente infondatezza delle pretese di essere riammesso in un ruolo che non può ricoprire in per assenza del necessario titolo di studio e della necessaria abilitazione». Il Tribunale di Ivrea quindi aveva accertato e dichiarato la nullità dell’atto di conferimento dell’incarico dirigenziale.

Il ricorso

Una sentenza alla quale però Aquini si era opposto, presentando ricorso alla Corte di Appello di Torino che, come ha fatto sapere la sindaca Giulia Guazzora, nella giornata di ieri, mercoledì 22 novembre 2023, ha dato nuovamente ragione all’attuale amministrazione comunale.

La conferma della sentenza

Queste le parole della sindaca:

La Corte d’Appello di Torino – Sezione lavoro, ha respinto il ricorso di Andrea Aquini contro la sentenza di primo grado del Tribunale del Lavoro di Ivrea del 13 aprile scorso, con la quale veniva stabilita l’illegittimità della sua nomina a dirigente dell’Ufficio tecnico di San Mauro Torinese, nomina decretata il 4 dicembre 2020, dal Sindaco precedente, Marco Bongiovanni.
La sentenza di primo grado stabiliva l’illegittimità della nomina a causa della mancanza dei titoli necessari per svolgere quella funzione.
Nello stesso tempo, la sentenza considerava legittimo l’inquadramento di Andrea Aquini, in una fascia contrattuale inferiore, da parte dell’Amministrazione comunale.
La sentenza di ieri, pur in assenza delle motivazioni che saranno disponibili fra 60 giorni, confermando quella di primo grado, riconosce ancora una volta come questa Amministrazione abbia agito correttamente nel pieno rispetto delle norme. Il Comune si è opposto in giudizio alle richieste di Andrea Aquini di vedere riconosciuto il suo incarico e i suoi compensi e, ad oggi, le due sentenze ci hanno dato ragione.

Secondo la sentenza d’appello, Andrea Aquini dovrà rimborsare al Comune di San Mauro Torinese le spese di entrambi i gradi di giudizio per un importo di circa 25 mila euro.