Segnalazione

Lavanderia chiude definitivamente ma i clienti insorgono: "Ha ancora i nostri vestiti!"

Più di un cittadino in questi giorni sta lamentando la difficoltà nel contattare la titolare che però proprio in queste ore ha risposto

Lavanderia chiude definitivamente ma i clienti insorgono: "Ha ancora i nostri vestiti!"
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Si stanno moltiplicando in questi giorni le segnalazioni sui social dedicati alla città di Settimo da parte di clienti che non riescono a mettersi in contatto con i titolari di una lavanderia cittadina per ritornare in possesso dei loro indumenti affidati alla tintoria. Ma qualcuno chiede: "Da quanto tempo erano lì?". La questione infatti della giacenza dei capi in questi casi spesso è complessa e si presta a più interpretazioni.

Aggiornamento: proprio oggi il cliente da cui ieri, venerdì 21 aprile, era partito il tam tam di segnalazioni sui social ha fatto sapere: "La Titolare mi ha risposto dicendomi che sabato prossimo mi darà tutto indietro. Probabilmente il post ha smosso un po' le acque. Incrociamo le dita"

Il caso e le segnalazioni

"Chiedo gentilmente se qualcuno di voi avesse notizie su questa lavanderia. La titolare non risponde più al telefono da un po' e neanche ai ripetuti messaggi. L'attività sembra definitivamente chiusa, peccato che all'interno ci sia ancora un mio cappotto più altra roba di mia moglie che vorrei cercare di recuperare. Se qualcuno di voi conoscesse la proprietaria vi chiederei gentilmente di avvisarla di farsi viva e di restituire al legittimo proprietario il cappotto e il resto della roba".

E' questa la segnalazione affidata ai social da un cittadino settimese che da giorni cerca di venire a capo della spiacevole situazione. E il suo pare proprio non essere un caso isolato. "Io ci ho rimesso soldi e piumino. Credo non li rivedremo più. Contattata due volte. Legge messaggi, non risponde al telefono..." è stata la testimonianza di una concittadina.

Qualcuno gli ha suggerito di sporgere denuncia alle forze dell'ordine. "Onestamente volevo prima provare soluzioni alternative alla denuncia dai carabinieri" è stata la sua riposta.

Il giorno precedente un'altra settimese aveva segnalato la medesima situazione: "Sto cercando oramai da mesi di recuperare dei capi lasciati presso la tintoria ... La titolare non risponde più ai messaggi ed al telefono... Qualcuno si trova nella mia stessa situazione oppure ha qualche informazione?".

E ancora, si legge in altri commenti:

"Io ci ho perso le speranze, comprato ben 2 piumoni nuovi, certo è che non mi dispiacerebbe riavere i miei".

"Io sono riuscita a riavere le mie cose a febbraio. Per una settimana intera ho scritto tutti i giorni ogni due ore circa, chiamavo e metteva giù. Ho poi scritto che se entro il sabato non mi portava tutto andavo dai carabinieri. Mi ha portato il mio vestito quel sabato, stropicciato e senza scusarsi ma almeno l'ho riavuto".

"Perso un piumino leggero e abito di mio marito… perso le speranze! Va bene così! Sono riuscita a recuperare il piumone di mia mamma e la coperta di lana che erano che cose alle quali lei teneva di più anche se, pensando di aver perso anche quello, il piumone gliel’avevo già ricomprato essendo ottobre e ci ho rimesso pure 200 euro!".

La questione della giacenza

"Ma quanto tempo avete lasciato gli abiti in lavanderia? Perché non si possono lasciare un'eternità" ha fatto però presente una cittadina. Osservazione più che legittima.

Va detto, infatti, come evidenziato, che gli abiti non possono essere lasciato per lunghi periodi presso le lavanderie, non trattandosi di un deposito ma di un'attività che offre una specifica prestazione. E non è dato sapere se le segnalazioni sopracitate sono relative a dei capi che sono stati lasciati per lungo periodo all'attività, che nel frattempo, poi, ha chiuso.

Ecco a tal proposito cosa si può leggere nel parere legale riportato sulla rivista di Lavanderia industriale Detergo:

Nei casi in cui si verifichi una prolungata giacenza di capi ed indumenti presso l’impresa di tintolavanderia a causa del mancato ritiro da parte della clientela, possono nascere alcune questioni, spesso anche conflittuali, sulle responsabilità a carico dell’impresa, sugli obblighi di custodia e sull’eventuale possibilità di disfarsi delle giacenze non ritirate.

Da ciò consegue che la tintolavanderia – una volta decorso il termine contrattuale per la riconsegna o caso di decorrenza di quello stabilito – non è da ritenersi responsabile nei casi di deterioramento, distruzione, perdita o furto dei capi “salva l’ipotesi che tale perdita sia derivata da una particolare negligenza” (Cass. 23/1/86, n. 430).

Quindi, ciò che occorre sottolineare è che: la mera decorrenza del termine di riconsegna dei capi al cliente non esime completamente la tintolavanderia dalle responsabilità di custodia in quanto la stessa deve comunque continuare a tenere un comportamento idoneo ad assicurare la conservazione dei capi secondo criteri minimi di diligenza e prudenza senza incorrere, quindi, in atteggiamenti di particolare negligenza che potrebbero configurare la cosiddetta “colpa lata”

Nella pratica è in questo lasso di tempo che sorgono numerose incertezze proprio nella individuazione del termine per la riconsegna dei capi, soprattutto nei casi in cui non sia stato previsto espressamente un termine preciso ovvero qualora, anche sulla base degli usi, sia ammessa una tolleranza per la riconsegna dei capi al cliente. In tali casi, a seguito dall’avvenuta prestazione del servizio, al fine di poter declinare le proprie responsabilità di custodia nel senso sopra indicato (salvo che nel caso di comportamento di particolare negligenza), è utile e necessario che la tintolavanderia provveda rapidamente a comunicare al cliente che il servizio è stato ultimato, facendo presente, altresì, di non poter continuare a svolgere la custodia in modo adeguato.

La normativa

Ecco anche cosa riporta lo Sportello del Pulitore:

Va precisato, in primo luogo, che quando la clientela porta alla tintolavanderia determinati capi per l'effettuazione dei relativi servizi (lavatura, pulitura, tintoria, stiratura, smacchiatura ed affini), oltre all'obbligazione principale, oggetto del contratto, la tintolavanderia stessa deve contestualmente assumersi anche l'obbligazione accessoria avente ad oggetto la custodia dei capi medesimi.

AI fine di stabilire tino a quando l'obbligo di custodia permanga in capo alla tintolavanderia e quale sia il relativo regime di responsabilità, occorre distinguere fra il periodo necessario per l'esecuzione del servizio di tintolavanderia, oggetto del contratto, e l’eventuale periodo successivo di giacenza dei capi non ritirati dal cliente.

Secondo l'orientamento della Giurisprudenza in materia, "nei casi in cui l'obbligazione di custodire ha natura meramente accessoria rispetto a quella dedotta in contratto (servizio di tintolavanderia), l'obbligo di custodia deve essere adempiuto, a termini della disposizione contenuta nell'art. 1177 cod. civ., secondo le regole stabilite per l 'adempimento delle obbligazioni in generale.

Ne consegue che la responsabilità del prestatore d'opera…..sussiste soltanto se tale obbligo non sia stato adempiuto per mancanza della diligenza del buon padre di famiglia, e cioè, solo se non siano state adottate quel complesso di cure, cautele e attività che il debitore medio impiega normalmente per soddisfare i propri obblighi" (Cass. 12/11/79, n. 5847).

Ciò significa che nei casi di deterioramento, distruzione, perdita o furto dei capi consegnati dal cliente alla tintolavanderia per la prestazione dei relativi servizi, la tintolavanderia stessa, al fine di sottrarsi alle proprie responsabilità nei confronti del cliente danneggiato, è tenuta a provare di avere usato nella custodia dei capi medesimi la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1768 cod. civ.) ed è tenuta a provare, altresì, che l'evento è stato imprevedibile o inevitabile: in sostanza, il primo presupposto per liberare la tintolavanderia dalla responsabilità inerente all'obbligo accessorio di custodia è la prova liberatoria che quell'evento si è verificato in conseguenza di un fatto ad essa non imputabile (art. 1218 cod. civ.) (in tal senso la giurisprudenza costante della Cassazione).

Le suddette indicazioni valgono per il periodo di tempo contrattualmente stabilito, necessario alla prestazione principale dei servizi di tintolavanderia. Successivamente alla scadenza del termine contrattualmente stabilito per la riconsegna dei capi al cliente, le responsabilità connesse all'obbligo di custodia si affievoliscono ad un grado minore.

 

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