sicurezza/cronaca

Firmata l’ordinanza che istituisce la «zona scolastica»

Limita l’accesso a queste zone alle auto e garantisce più sicurezza all’ingresso e all’uscita degli studenti

Firmata l’ordinanza che istituisce la «zona scolastica»
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Il Comune di San Mauro ha istituito le «zone scolastiche», nelle vie Magenta, Montebello e Canonico Bartolomeo Elia, tra i civici 11/a e 16.

Firmata l’ordinanza che istituisce la «zona scolastica»

L’articolo 3 comma 1 del vigente codice della strada prevede l’istituzione della «Zona scolastica», definendola come zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui è garantita una particolare protezione dei pedoni e dell’ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.
Come si legge nell’ordinanza che è stata emessa, «l’istituzione di una zona scolastica urbana mira a creare temporanee aree pedonali e sicure attorno ai plessi scolastici, limitando o escludendo la circolazione e la sosta di veicoli in orari specifici, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza degli studenti, la vivibilità e la qualità dell’ambiente urbano incentivando la cittadinanza all’uso alternativo dei mezzi privati».

Identificate come zone scolastiche le vie limitrofe ai plessi Catti e Dalla Chiesa

A partire da quanto prevedono le norme in vigore, dunque, sono state identificate come zone scolastiche le vie limitrofe ai plessi Catti e Dalla Chiesa. «Nelle zone suddette è istituito il divieto di transito per tutti i veicoli negli orari di entrata ed uscita, indicati nella segnaletica stradale, degli scolari e degli studenti dai rispettivi plessi scolastici con deroga per le seguenti categorie di veicoli: autobus per il servizio del trasporto scolastico; veicoli al servizio di di persone con disabilità muniti di contrassegno; veicoli condotti dai residenti di via Magenta, via Montebello e via Canonico Bartolomeo Elia nel solo tratto compreso tra i civici 11/A e 16; veicoli dei titolari di aree di parcheggio ubicate nelle aree di cui al punto precedente, in possesso di idonea documentazione che ne attesti la proprietà o locazione; veicoli adibiti al soccorso, delle forze dell’ordine e dei servizi di pubblica utilità; Veicoli condotti dal personale scolastico in servizio presso le scuole in oggetto, munito di attestazione scritta temporanea rilasciata dell’Istituto Comprensivo di competenza; veicoli condotti da accompagnatori di alunni che, per problemi fisici temporanei attestati da certificato medico, non siano in grado di recarsi a scuola a piedi».