Il caso

Autovelox della discordia, il comandante assicura: "Tutto regolare"

"Il sistema è a norma di legge e le sanzioni sono pertanto da considerarsi valide, fatta salva naturalmente la possibilità di ricorso"

Autovelox della discordia, il comandante assicura: "Tutto regolare"
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Continua a far discutere il rilevatore di velocità da qualche mese posizionato lungo la strada regionale 11. Al centro dell’attenzione restano le polemiche sulla presunta invalidità delle sanzioni per mancata omologazione della strumentazione.

Le parole del comandante della locale

E proprio su tale questione interviene il Comandante della Polizia locale settimese Renato Pontoriero, che in una nota scritta chiarisce:

«A beneficio della corretta informazione occorre smentire questa notizia: il sistema è a norma di legge e le sanzioni sono pertanto da considerarsi valide, fatta salva naturalmente la possibilità di ricorso, che vale per qualunque atto amministrativo».

La questione dell'omologazione

«Partiamo col dire - entra poi nel merito il comandante - che su ciascuna sanzione è riportato il riferimento al decreto 1550 del 17 marzo 2017 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che approva la strumentazione tecnica di accertamento e sanzione. Nel dibattito pubblico, anche in seguito a elementi non corretti riportati a mezzo stampa, il frainteso riguarda la mancanza, nella comunicazione sulla sanzione, del termine “omologazione”. Va chiaramente e ulteriormente precisato che l'omologazione non è necessaria ai fini della sanzione perché l'approvazione è giudicata sufficiente e ciò si evince sia dal Codice della Strada (artt. 45, 201), sia dal relativo Regolamento di attuazione (art 192), sia dalla giurisprudenza. Queste fonti sono concordi nel dichiarare equivalenti, sotto il profilo giuridico, l'approvazione e l'omologazione. In altre parole, uno strumento “approvato” e uno strumento “omologato” sono parimenti validi ai fini dell'accertamento e della sanzione. Quindi non è possibile opporsi a una sanzione per eccesso di velocità adducendo la mancata omologazione di un autovelox sottoposto ad approvazione, perché basta quest’ultima».

Aggiunge ancora: «Citiamo soltanto, per evitare eccessivi tecnicismi, l'articolo 45 del Codice della strada, da cui si evince l'equivalenza dei termini “approvazione” e “omologazione”; articolo 45 del Codice della strada: “Nel regolamento sono precisati i dispositivi atti all’accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, e i materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all’approvazione od omologazione da parte del Ministero”. È chiaro che, se i due procedimenti non fossero analoghi, il legislatore avrebbe scritto “...sono soggetti all'approvazione E all'omologazione da parte del Ministero”. Preciso infine che le procedure tipo per l’omologazione e l'approvazione di autovelox si basano su un’istruttoria tecnico-amministrativa identica per i due casi».

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