Pensioni, Quota 100 al capolinea: quale "scalone" dal 2022?
Adesso si volta pagina: si giocherà sulla ruota il numero 102, forse in futuro il 103 e 104, comunque penalizzanti in termini effettivi rispetto la precedente quota. Alcune riflessioni da parte dell’Ordine provinciale di Torino
Trattare quota 100 significa affrontare l’argomento pensioni, nel nostro Paese divisivo per definizione. E infatti resta quasi agli antipodi l’ottica delle diverse forze politiche relativamente a quello che seguirà ad un provvedimento, lo rammentiamo, introdotto in via temporanea nel 2019, che ha consentito a circa 350.000 persone, tra lavoratori dipendenti, autonomi e parasubordinati che hanno maturato il bivalente requisito pari ad almeno 38 anni di contributi e un’età anagrafica di 62 anni, di raggiungere l’agognato obiettivo – su domanda – con condizioni meno stringenti rispetto a quelli previsti per gli ordinari trattamenti di vecchiaia e vecchiaia anticipata (ex anzianità).
Quota 100, si volta pagina
Premesso che nell’ordinamento previdenziale sussistono altri meccanismi che consentono la collocazioni in riposo anticipato, quale Ape sociale, Opzione donna e lavoratori precoci, tornando a quota 100 registriamo un successo non propriamente travolgente della norma, dal momento che dalla sperimentazione in atto si attendevano adesioni per circa un milione di lavoratori, ancor meno se si pensa che solo il 30% sono donne, dato che inviterebbe ad ulteriori riflessioni parimenti alla previsione, clamorosamente fallita, secondo cui la misura avrebbe liberato posti di lavoro per i giovani.
Adesso si volta pagina: per il 2022 quasi certamente si giocherà sulla ruota il numero abbinato 102, forse in futuro i numeri 103 e 104, comunque penalizzanti, ma penalizzanti quanto, in termini effettivi rispetto la precedente quota 100?
Con estrema cautela vorremmo tentare di far chiarezza sulla particolarità, al di là degli strilli giornalistici rimodulati dall’orientamento politico del quotidiano di turno.
Quota 102, la novella di Tizio e Caio
Ed allora abbozziamo quella che potrebbe sembrare una novella che ci catapulta al reparto maternità dell’ospedale Sant’Anna di Torino, nella tarda serata del 31 dicembre 1959. Avete letto bene: la notte di San Silvestro del 1959. Due future mamme, nella stessa stanza, partoriscono ad un’ora di distanza l’una dall’altra due sanissimi neonati soltanto che Tizio risulterà registrato all’anagrafe del comune di Torino il 31 dicembre 1959 poiché venuto alla luce alle 23,30 mentre Caio risulterà registrato, sempre all’anagrafe del comune di Torino, il 1° gennaio 1960 poiché venuto alla luce alle ore 00,30.
Posto che Tizio e Caio abbiano frequentato le stesse scuole, superando entrambe la maturità nell’estate del 1979 e, da fortunati, occorre sottolinearlo, iniziato immediatamente a lavorare il 1° ottobre 1979 e da lì in poi, servizio militare incluso, non resteranno mai privi di occupazione, e contribuzione anche per una sola settimana fino ad oggi: ne deriva che alla fine del mese di ottobre 2021 entrambe vanterebbero 42 anni ed 1 mese di servizio.
Purtuttavia, mentre Tizio, compiendo i 62 anni di età il 31 dicembre 2021, trascorsi i 3 mesi della cosiddetta finestra, successivi alla maturazione del diritto per i dipendenti del settore privato, dal 1° aprile 2022 potrà fruire dell’assegno pensionistico, non si potrà affermare lo stesso per Caio che dovrà invece attendere i requisiti della pensione di anzianità ossia, per gli uomini, 42 anni e 10 mesi (per le donne 41 anni e 10 mesi) e fruire dell’assegno pensionistico dal 1° novembre 2022 poiché anche in tale casistica occorre rispettare la predetta finestra trimestrale per la decorrenza del trattamento di quiescenza.
A Caio toccherà lo "scalone"
Ricordate la stima, rivelatasi eccessiva, del milione di potenziali fruitori di quota 100? Probabilmente anche Tizio, proseguirà a prestare opera lavorativa sino a ottobre 2022, esattamente come il suo amico Caio e questo per potersi riservare l’eventuale opportunità di integrare la pensione con qualche lavoretto saltuario, regolarmente retribuito, piuttosto che migliorare il valore della rendita pensionistica.
Ma è proprio sulla “obbligata” decorrenza della pensione di Caio che vorremmo soffermarci, senza poter esimerci dal richiamare quello che viene definito “scalone”.
Se cerchiamo il vocabolo sul dizionario rileviamo: «Ampio dislivello in un passaggio di grado nell'ambito di una serie crescente o decrescente, con riferimento a questioni economico-sociali».
In effetti Caio sarebbe costretto a lavorare per un periodo maggiore, ma il suo cosiddetto “scalone” corrisponderebbe a 7 mesi.
Si rischia uno “scalone” di 5 anni
Siamo consci che i nostri due eroi, presi ad esempio, non disponevano solo di una sana operosità, ma sono stati assistiti da buona sorte che ha loro permesso un rapporto, o più rapporti, di lavoro continuativi senza incrociare nella propria vita chiusure, fallimenti o altri incidenti di percorso che sfuggono al ponderabile. Senza voler scendere in polemica, ci sembra che si rappresenti uno scenario che faccia riflettere, quando al termine scalone si associno mediaticamente 5 anni di lavoro in più. E se 5 è indiscutibilmente la differenza tra 38 e 43, che sono gli anni di contributi necessari per il conseguimento della pensione di vecchiaia anticipata prevista dalla riforma Fornero, per quanto concerne l’età della quiescenza ad essere penalizzati saranno soprattutto i lavoratori che durante la loro carriera professionale evidenziano consistenti periodi privi di copertura contributiva.
Infatti, se Tizio, ma soprattutto Caio, fossero stati meno volenterosi e fortunati e, supponiamo, anziché 42 anni e 1 mese di servizio, si trovassero entrambi con 38 anni e 1 mese di servizio, mentre per Tizio nulla cambierebbe in ottica quota 100, per Caio l’appuntamento con la pensione slitterebbe effettivamente al 1° novembre 2026, qualora non dovessero intervenire ipotesi sostitutive.
La flessibilità allontana la pensione?
Sulle ipotesi di quello che ci attenderà s’infittiscono le proposte, a partire dalla quota 102 per l’anno 2022, sancita dal disegno di legge di Bilancio appena bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato dopo il passaggio in Senato ed atteso all’esame del testo in settimana: la nuova combinazione costituita sempre dai 38 anni di contributi e un’età anagrafica innalzata a 64 anni entro il 31 dicembre 2022, per esempio, non muterebbe alcunché per Caio. Va da sé che ogni soluzione alternativa dovrà comunque scontare il vincolo di non far esplodere la spesa previdenziale, poiché a risaltare sarebbe una seconda considerazione ben più preoccupante: non si dispone di studi approfonditi in merito, ma a potersi permettere proiezioni come quelle illustrate saranno coloro che, in stragrande maggioranza, hanno iniziato a lavorare ben prima degli anni novanta, quando la flessibilità non aveva ancora fatto il proprio debutto nel mondo del lavoro.
Con l’avvio della fase del precariato diffuso e ampi periodi sabbatici tra contratti a progetto, collaborazioni occasionali, lavori a chiamata che, troppo spesso, hanno mascherato rapporti tradizionali, l’orizzonte pensionistico si accompagnerà invariabilmente a quello che sarà il trattamento di vecchiaia presagito per quel futuro, quindi ben oltre il 70esimo anno di età. Concetto che se lo si associa agli integralisti del contributivo, i soggetti privi di contribuzione al 31 dicembre 1995 che percepiranno quanto avranno versato e senza integrazione al trattamento minimo, ce n’è abbastanza per perdonare uno di quei tristanzuoli mantra del comun sentire giovanile che suona più o meno così: «Tanto, quando toccherà a noi, la pensione non la daranno più...». Consci di aver proposto quasi un accenno di apologo, concludiamo richiamando la saggezza popolare che alla rassegnazione delle nuove generazioni opporrebbe il detto: «Se il giovane sapesse e il vecchio potesse...».
Donne: passaggio alla cassa con risparmi
Con l’autorizzazione da parte della Commissione europea e la pubblicazione dei provvedimenti amministrativi da parte dell’Inps, si chiude, dopo undici mesi, il cerchio delle agevolazioni contributive per l’assunzione di donne disoccupate previste dalla legge di bilancio 2021.
La misura interviene in un panorama desolante di gap gender, fortemente aggravato dalla crisi pandemica; infatti, i numeri forniti dall’Istat per l’anno 2020 sono impietosi e dicono che sul fronte dell’occupazione le più danneggiate dalla crisi sono state le donne.
Come noto la pandemia non ha risparmiato vittime neanche sul fronte dell’occupazione: nel mese di dicembre 2020 l’Istat certificava una flessione complessiva dei posti di lavoro dello 0,4% rispetto a novembre, che in assoluto vuol dire 101 mila occupati in meno, ma colpisce che il calo coincida in larga parte con il versante femminile, con un sacrificio di oltre il 70% dei circa 450.000 posti di lavoro persi nel corso del 2020.
È su questi dati che il legislatore si è concentrato per emanare disposizioni volte a riportare in equilibrio la situazione entro il biennio 2021/2022, ed è dunque oggi possibile, a parità di stipendio, conseguire risparmi sul costo del lavoro femminile grazie all’esonero totale dal versamento dei contributi a carico del datore di lavoro nel limite massimo di seimila euro annui, eccezion fatta per i datori di lavoro domestico.
Riportiamo in sintesi le condizioni per l’ammissione alla misura, riepilogandone i limiti soggettivi e di fruizione.
Soggetto agevolabile: donne di qualunque età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, in qualunque settore di impiego (Centro Nord); donne di qualunque età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti nelle regioni ammissibili ai finanziamenti fondi strutturali europei (Sud e Isole); donne di qualunque età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi in settori caratterizzati da un elevato tasso di disparità uomo-donna; donne di età superiore a 50 anni disoccupate da 12 mesi.
Per quanto apparentemente possano sembrare la stessa cosa, fra “disoccupato” e “privo di impiego regolarmente retribuito” corre una sostanziale differenza: nel primo caso si tratta di soggetto privo di impiego che ha dichiarato immediata disponibilità al lavoro e alla partecipazione alle misure di politica attiva concordate con il Centro per l’Impiego, nel secondo caso si tratta di soggetto che non ha prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi, e/o non ha svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito annuo inferiore a quello minimo escluso da imposizione fiscale.
Periodo di vigenza: 2021-2022
Tipologia di inserimento: assunzione a tempo determinato, indeterminato con orario di lavoro a tempo pieno e/o parziale; trasformazione di un contratto a tempo determinato a tempo indeterminato.
Condizioni: il datore di lavoro deve rispettare le seguenti condizioni: regolarità contributiva, rispetto accordi e contratti collettivi, assenza di violazioni delle norme fondamentali in materia di sicurezza sul lavoro, rispetto dei diritti di precedenza e assenza di un obbligo di assunzione preesistente. Il datore di lavoro non deve avere in atto sospensioni dal lavoro connesse a crisi aziendale. L’assunzione deve comportare un incremento dell’occupazione netta dell’azienda, con salvaguardia in caso di posti resi vacanti a seguito di dimissioni, invalidità, pensionamento, licenziamento per giusta causa, riduzione volontaria dell’orario di lavoro.
Misura: l’agevolazione consiste nella riduzione del 100% della contribuzione a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di € 6.000 annui concedibile in misura proporzionale al minor orario, per i rapporti di lavoro a tempo parziale.
Durata: contratto a tempo determinato - 12 mesi; trasformazione di contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato - 18 mesi complessivi, computando anche il periodo agevolato durante il rapporto di lavoro a tempo determinato; contratto a tempo indeterminato - 18 mesi dalla data di assunzione.
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